Art. 3 · DECORRENZA
Accordo 28 luglio 1954

Art. 3

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DECORRENZA

In vigore dal 24 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di cui all' dell'accordo 12 giugno 1954, le tabelle di cui al precedente hanno la stessa decorrenza del predetto accorda e cioè dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Confederazioni accerteranno, con la collaborazione delle Associazioni interessate, le quote eccedenti i nuovi minimi che vengono mantenute ad personam e si scambieranno i dati in loro possesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1452#art-al-3