CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 30

LAVORI NOCIVI

In vigore dal 18 dic 1960
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti: a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti; d) gli orari di lavoro prescritti. Le aziende, cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengono compatibili con le esigenze di tutela, fisica dei lavoratori interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-30

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