CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 25

TRASFERTE

In vigore dal 18 dic 1960
All'operaio in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diana giornaliera da determinarsi direttamente o, in difetto, dalle organizzazioni territoriali competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo