CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 27
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 18 dic 1960
Quando la ditta richieda, o la natura del lavoro imponga, l'uso di abiti o indumenti di lavoro, la ditta deve fornirli a sue spese. La sostituzione di tali abiti e indumenti sarà fatta più o meno frequentemente in relazione alla più o meno rapida usura degli stessi di conseguenza della natura delle lavorazioni.
In vista di un più esteso impiego degli abiti di lavoro, le aziende ne faciliteranno l'adozione da parte degli operai che lo richiedano mediante agevolazioni di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-27