CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 32
ASSENZE E PERMESSI
In vigore dal 18 dic 1960
Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio può ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi.
Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilità a farlo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-32