CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 36
PREAVVISO
In vigore dal 18 dic 1960
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana (48 ore) o di un periodo maggiore comunque non superiore a due settimane (96 ore) per gli operai specializzati.
A termine dell'art. 2118 del Codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Nel corso del periodo di preavviso potranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
È in facoltà della parte che riceve il preavviso troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso stesso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-36