CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 38

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 18 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato la indennità di cui all' nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età ed alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità ed ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità, degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941 (All'. n. 3); ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordine religiosi; 75% ai dimissionari che abbiano compiuto 11 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che abbiano compiuto 7 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; 25% ai dimissionari che abbiano compiuto 3 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda. Nelle anzianità di cui trattasi si intendono comprese anche quelle maturate anteriormente al 10 gennaio 1945, come disposto dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo