CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 4

PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 18 dic 1960
La paga mensile di fatto è costituita: a) dalla paga mensile minima contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianità; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro l'azienda garantirà la normale retribuzione mensile. Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrisponderà la differenza tra l'integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-4-3

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