CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II›Parte SECONDA
Art. 4
PAGA MENSILE E GARANZIA DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 18 dic 1960
La paga mensile di fatto è costituita:
a) dalla paga mensile minima contrattuale;
b) dagli aumenti periodici di anzianità;
c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito.
In caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro l'azienda garantirà la normale retribuzione mensile.
Per i periodi di intervento della Cassa Integrazione Guadagni la ditta corrisponderà la differenza tra l'integrazione stessa e la retribuzione mensile predetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-4-3