CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II›Parte SECONDA
Art. 5
MENSILITA NATALIZIA
In vigore dal 18 dic 1960
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta una mensilità di retribuzione globale di fatto - intendendosi per tale la paga mensile di fatto, l'indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi e simili - la quale farà parte della retribuzione agli effetti del computo della indennità di anzianità.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della mensilità natalizia per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
La, frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-5-3