CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 10

FERIE

In vigore dal 18 dic 1960
L'assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all'intera anzianità maturata presso la azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, on decorrenza della retribuzione, pari a: 15 giorni di calendario per anzianità da 1 a 7 anni; 20 giorni di calendario per anzianità da oltre 7 a 15 anni; 25 giorni di calendario per anzianità da oltre 15 a 25 anni; 30 giorni di calendario per anzianità oltre 25 anni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'assistente non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di anzianità di servizio. A questi effetti sarà considerata come mese intero la frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso, nè avere inizio in giorno festivo. L'epoca delle ferie verrà stabilita dall'azienda in relazione alle esigenze del lavoro, e tenendo presenti - compatibilmente con le stesse - le preferenze degli interessati. Il riposo annuale avrà normalmente carattere continuativo. I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d'accordo tra le parti, dalla indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute. Le festività di cui alla, lettera b) dell', in quanto dovute, cadenti in periodo di ferie, non sono computabili come tali, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento tuttavia può essere sostituito dalla relativa retribuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-10-3

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