CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affiniParte GENERALE

Art. 9

CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 18 dic 1960
Il lavoratore chiamato a coprire carriere pubbliche o sindacali ha diritto alla conservazione del posto per la durata normale della carica. Le parti raccomandano alle aziende di conservargli anche la decorrenza della, anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-9

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