CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini›Parte GENERALE
Art. 12
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 18 dic 1960
Il presente contratto decorre dal 1 novembre 1958 ed avrà scadenza il 30 giugno 1960.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
La disdetta data da una qualunque delle parti stipulanti comporta la disdetta nei confronti di tutte le altre parti.
La parte che assumerà l'iniziativa della disdetta dovrà darne notizia anche alle altre Organizzazioni operanti nel settore, firmatarie di altri contratti di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-12