CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 3
TRATTAMENTO SALARIALE
In vigore dal 18 dic 1960
Il trattamento salariale è regolato dalle tabelle allegate, dalle norme relative nonché dalle eventuali successive variazioni.
Al personale femminile adibito a lavori normalmente eseguiti da personale maschile, per uguale posto di lavoro, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per il personale maschile; così, nelle lavorazioni a cottimo si procederà alla applicazione di un'uguale tariffa.
Al personale maschile adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali prevedano solo la paga del personale femminile, sarà corrisposta la paga prevista da dette tabelle per la corrispondente categoria maschile.
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, la opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni qualificate di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilità in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a dodici mesi, con qualifica e retribuzione contrattuale di manovale comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-3-2