CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 7

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata delle norme legislative e interconfederali con un massimo di otto ore giornaliere, fatte salve le deroghe relative nonché quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia. Al segnale di inizio del lavoro di reparto, l'operaio deve trovarsi al suo posto, pronto ed in condizioni di iniziare il lavoro. Gli operai ritardatari saranno riammessi trascorsi 5 minuti dopo l'inizio del lavoro di reparto e durante un ulteriore termine di 10 minuti. Ad essi potrà essere applicata una multa da L. 2 a L. 3 salvo il caso di recidiva. La distribuzione dell'orario giornaliero viene stabilita dalla ditta in conformità colle disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne e comunicata agli operai in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento. Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga, prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore così non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell'ambito dell'orario normale di cui al primo comma e nel limite di un'ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale. Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario e straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-7-2

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