CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 4
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 18 dic 1960
La corresponsione della retribuzione può effettuarsi a settimana, a quattordicina, a quindicina o a mese, secondo le consuetudini aziendali. Nel caso che sia effettuata a mese sono dovuti acconti quindicinali di almeno il 95% dell'importo quindicinale. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento saranno concordate tra le parti interessate. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro sette giorni dalla scadenza del periodo di paga; in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato sino ad un massimo di 10 giorni.
La consegna della retribuzione all'operaio deve essere accompagnata da, un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta, paga, contenente le seguenti indicazioni:
1) estremi della categoria dell'operaio;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
4) estremi del periodo di paga relativo.
Il datore di lavoro sul prospetto paga dovrà fare esplicito riferimento agli estremi del presente contratto.
L'operaio la diritto di reclamo sulla rispondenza a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagato prospetto, nonché sulla qualita legale della moneta, della somma pagata a quella indicata sulla busta pagamento. Tale diritto a reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di qualifica.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute all'operaio oltre i 15 giorni, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra, le organizzazioni sindacali interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-4-2