CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 18 dic 1960
Per l'assunzione al lavoro e l'eventuale riassunzione valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi sempre all'atto dell'assunzione il datore di lavoro gli comunicherà la località di lavoro. Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da, consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di prova si considererà decorrente dall'inizio delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianità. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarità di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-1-2

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