CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 6
TRATTAMENTO DEI MINORI
In vigore dal 18 dic 1960
La paga dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, viene determinata come segue:
14 - 16 anni = 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni;
16 - 18 anni = 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni;
18 - 20 anni = 95% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-6-2