CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 12
LAVORI DISCONTINUI
In vigore dal 18 dic 1960
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
Agli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate vicinanze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio in giorno di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 10% prevista dall'.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.
Il trattamento retributivo degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è il seguente:
l'intera retribuzione oraria di fatto per le prime 8 ore di prestazione;
il 70% della retribuzione oraria di fatto per ogni ora eccedente le 8 e fino ai limiti dell'orario normale di cui al presente articolo;
l'intera retribuzione oraria di fatto per ogni eventuale ora straordinaria, con la percentuale di maggiorazione relativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-12-2