CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 17

GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 18 dic 1960
1. - Sono giorni festivi i seguenti: 1) Capo d'anno 1 gennaio. 2) Epifania: 6 gennaio. 3) S. Giuseppe: 19 marzo. 4) Giorno dell'Angelo 5) Ascensione. 6) Corpus Domini. 7) Anniversario liberazione: 25 aprile. 8) Festa del lavoro: 1 maggio, 9) Festa nazionale: 2 giugno. 10) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno. 11) Assunzione Maria Vergine: 15 agosto. 12) Ognissanti: 1 novembre. 13) Giorno dell'unità nazionale: 4 novembre. 14) Immacolata Concezione: 8 dicembre. 15) S. Natale: 25 dicembre. 16) S. Stefano: 26 dicembre. 17) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario. Per i giorni festivi anzidetti sarà corrisposta agli operai, non retribuiti in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiuto, la normale retribuzione di fatto giornaliera, ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale. La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro settimane. Per gli operai che nel giorno di ricorrenza avrebbero prestato lavoro a squadre retribuito con la percentuale relativa, la paga oraria, riferita all'orario giornaliero di cui all', verrà maggiorata dell'1,25%. Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; c) sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendente dalla volontà dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennità di disoccupazione da oltre due settimane, nonché - eccezione fatta per le festività di cui ai numeri 7, 8, 9, 13 - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane; d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica; f) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festività. Per gli operai retribuiti in misura fissa, nei confronti dei quali il presente trattamento opera solo nel caso di coincidenza di una delle festività con la domenica, trovano applicazione le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Nel caso di prestazione d'opera nei giorni anzidetti sarà corrisposto, oltre la normale retribuzione giornaliera, il compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate con la percentuale di maggiorazione del 35% di cui all'. 2. - Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-17

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