CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 19

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 18 dic 1960
La liquidazione della gratifica natalizia sarà, effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la retribuzione verrà maggiorata dell'1,25%. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-19

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