CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 21

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 dic 1960
Agli operai di ambo i sessi sarà concesso in occasione del loro matrimonio un periodo di congedo di durata fino a 10 giorni consecutivi. Per tale periodo di congedo essi fruiranno dell'assegno posto a carico della Cassa Assegni Familiari di cui agli articoli da 1 a 9 dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, nella misura dal minimo di 48 al massimo di 56 ore di retribuzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-21

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