CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 18

FERIE

In vigore dal 18 dic 1960
All'operaio che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie, pagate anticipatamente in base a 96 ore della retribuzione di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno di maturazione delle ferie siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la retribuzione oraria verrà maggiorata dell'1,25%. Il diritto alle ferie annuali si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie la anzianità, agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà egualmente dalla data di maturazione. Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà il compenso di una giornata (otto ore) per ogni mese o frazione di mese non inferiore a 15 giorni. L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita, compatibilmente con le esigenze del lavoro, tra giugno e settembre, contemporaneamente per l'intero stabilimento, oppure per reparti, per scaglioni, o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. La scelta di tale epoca verrà fissata dalla direzione, previo esame con la Commissione Interna a sensi del vigente accordo interconfederale. Per le festività elencate nella prima parte dell' e che cadono nel corso delle ferie, si osserva il trattamento relativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-18

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