CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 14
TURNI A SCACCHI
In vigore dal 18 dic 1960
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Tuttavia potranno essere consentiti laddove sussistano le condizioni per il loro regolare funzionamento.
Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 50/% sulle paglie orarie di fatto e sulle tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-14