CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 12

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 dic 1960
All'assistente che contrae matrimonio sarà concesso un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, cin corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale, di ferie con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-12-3

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