CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte II›Parte SECONDA
Art. 17
PASSAGGIO DA OPERAIO AD ASSISTENTE
In vigore dal 18 dic 1960
In caso di passaggio ad assistente nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta - agli effetti del preavviso dell'indennità, di anzianità e del trattamento di malattia una anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni sei anni di anzianità con la qualifica, di operaio.
In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di assistente, il lavoratore ha diritto di conservare la, retribuzione goduta da operaio, qualora, tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dalla applicazione del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-17-2