CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 20

DIMISSIONI

In vigore dal 18 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'assistente le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età: alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età,; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 75% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianità ininterrotta presso la azienda; 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-20-2

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