Art. 20 · DIMISSIONI
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 20

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DIMISSIONI

In vigore dal 18 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'assistente le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età: alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età,; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 75% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, ma non i 10 anni di anzianità ininterrotta presso la azienda; 50% quando il lavoratore non abbia superato all'atto delle dimissioni i 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-20-2