CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 16

PERMESSI

In vigore dal 18 dic 1960
All'assistente che per motivi di evidente necessità ne faccia richiesta, l'azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale. Nel caso di comprovate necessità convalescenziarie o di comprovate necessità personali, potrà essere concesso all'assistente un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-16-2

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