CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIParte SECONDA

Art. 11

TRATTAMENTO DI MALATTIA E IMFORTUNIO

In vigore dal 18 dic 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata entro due giorni salvo i casi di giustificato impedimento ed entro tre giorni dovrà essere fatto pervenire alla azienda il relativo certificato medico. In caso di prescrizione di cure idrotermali, l'assistente fruirà del trattamento di cui al presente articolo, ove le cure stesse siano in rapporto ad infermità comportante la astensione dal lavoro. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'assistente da un medico di sua fiducia. In caso di malattia l'assistente non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per: 6 mesi per anzianità fino a 10 anni compiuti; 10 mesi per anzianità oltre i 10 anni. Nel primo caso l'assistente ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa> per i primi tre mesi, e della metà per i successivi 3 mesi; nel secondo caso, alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per i primi 4 mesi, e della metà per i successivi 6. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'assistente di riprendere servizio, l'assistente stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda, non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. Ove invece l'azienda proceda al licenziamento dello assistente gli corrisponderà l'indennità di anzianità ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. In caso d' infortunio sul lavoro ed in missione, lo assistente fruirà dell'identico trattamento previsto per il caso di malattia di cui sopra, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti di anzianità fini) alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l'assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa. L'assistente ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie nè in preavviso di licenziamento durante i previsti periodi di conservazione del posto. Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'assistente ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori oppure per atti di previdenza della azienda. Per il trattamento dei lavoratori affetti da T.B.C., e ricoverati in sanatorio, agli effetti della conservazione del posto, si applicano le disposizioni di cui all' della legge 28 febbraio 1953, n. 86 (Gazzetta Ufficiale a 61 del 13 marzo 1953).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-11-3

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