CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 31

DISCIPLINA DEL LAVORO

In vigore dal 18 dic 1960
L'operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro stesso; non può allontanarsi dai proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta dalle disposizioni aziendali. Durante il rapporto di lavoro l'operaio non può divulgare notizie che possano recare danno all'azienda dalla quale dipende, nè asportare disegni e campionature. L'introduzione nello stabilimento di bevande, nonché la consumazione di cibi, devono essere disciplinate dalla direzione. Non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dall'orario di lavoro. L'operaio non può rifiutarsi alle visite d'inventario agli oggetti affidatigli, nonché alle visite personali alla uscita dallo stabilimento, disposte dalla direzione. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato. Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonché la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili. Chiarimento a verbale: A maggior precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo