CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 28

INDENNITÀ SCOLASTICA

In vigore dal 18 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio capo famiglia, una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla più vicina scuola. Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali tessili. La misura delle indennità verrà stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-28

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