CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 29

MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO

In vigore dal 18 dic 1960
Agli operai, cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di bicicletta o di altri mezzi di locomozione, tali mezzi saranno forniti dall'azienda. Nei casi in cui, per l'espletamento delle anzidette mansioni, gli operai facciano invece uso di mezzi di loro proprietà, l'azienda corrisponderà un'indennità di uso in misura da determinare udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo