Art. 30 · LAVORI NOCIVI
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IParte PRIMA

Art. 30

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LAVORI NOCIVI

In vigore dal 18 dic 1960
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti: a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti; d) gli orari di lavoro prescritti. Le aziende, cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengono compatibili con le esigenze di tutela, fisica dei lavoratori interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-30