CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte I›Parte PRIMA
Art. 30
43 / 123LAVORI NOCIVI
In vigore dal 18 dic 1960
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:
a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende, cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d'opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengono compatibili con le esigenze di tutela, fisica dei lavoratori interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-30