CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 24
TRASFERIMENTO
In vigore dal 18 dic 1960
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alla condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Nella ipotesi che l'impiegato ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di impiego con l'indennità di anzianità di cui all', nonché con l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
L'impiegato già trasferito dalla sede dove aveva residenza, ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma dell' in caso di trasferimento nella primitiva sede.
Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro dell'impiegato alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.
Se l'impiegato invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avrà diritto al rimborso del l'indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-24-3