CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 27
INDENNITÀ DI VESTIARIO
In vigore dal 18 dic 1960
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro: quando essa stessa lo richieda;
quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;
quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggior consumo di indumenti.
Nell'eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all'impiegato di munirsi tempestivamente dell'indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.
Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato al quale non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro, purchè venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell'impiegato stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-27-2