CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 29
TRATTAMENTO PER INVENZIONI
In vigore dal 18 dic 1960
In relazione alle vigenti disposizioni di legge (R.D. 29 giugno 1939, ) l'impiegato che durante un rapporto di impiego fa invenzioni ha l'incondizionato diritto di esserne, riconosciuto l'autore e pertanto ha diritto al nome che resta inalienabile di sua spettanza.
In relazione sempre alle richiamata disposizioni di legge ha inoltre diritto ad uno dei seguenti trattamenti:
a) se l'impiegato è stato assunto con speciale incarico di ricerche e di studi per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, tali mansioni dovranno risultare da atto scritto ed i diritti derivati dalle invenzioni a cui l'impiegato pervenga spettano al datore di lavoro. L'impiegato avrà però diritto o ad una retribuzione preventivamente fissata in corrispondenza della sua predetta attività inventiva, retribuzione che in tal caso dovrà essere menzionata nel patto scritto, o in difetto, come prevede la legge, ad equi premi in relazione alla importanza delle singole invenzioni. Per la determinazione di detti premi valgono sempre le norme di legge;
b) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato rientrano nel campo dell'attività dell'azienda da cui esso dipende, ma non negli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro, i diritti derivanti dalle invenzioni sono di spettanza dell'impiegato, ferma la facoltà del datore di lavoro di esercitare il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per l'acquisto della privativa, previo compenso all'inventore da determinarsi e corrispondersi nei modi e nei termini previsti dalla legge;
c) se le invenzioni a cui perviene l'impiegato sono estranee tanto agli obblighi contrattuali che regolano il rapporto di lavoro quanto al campo di attività della azienda dalla quale l'impiegato dipende, i diritti delle invenzioni stesse sono di libera disponibilità dell'inventore e quando questi abbia notificato al proprio datore di lavoro l'invenzione a cui è pervenuto, e quegli abbia dichiarato di non aver alcun interesse all'invenzione stessa, potrà disporre liberamente anche nei riguardi di terzi, senza per questo venir meno al dovere di non trattare affari in concorrenza con l'azienda.
Il patto di rinuncia, ai diritti di scoperte e di invenzioni di cui al presente articolo è di pieno diritto nullo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-29-2