CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 26

INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE

In vigore dal 18 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro disti più di 5 Km., la azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto corrisponderà all'impiegato un adeguato indennizzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-26-2

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