CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 25
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
In vigore dal 18 dic 1960
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INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
All'impiegato che venga trasferito nel territorio nazionale sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli. ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È inoltre dovuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio:
per giorni 10 all'impiegato senza, familiari conviventi a carico;
per giorni 20 all'impiegato avente familiari a carico con lui
conviventi, oltre 2 giorni per ogni figlio a carico e semprechè gli un e gli altri lo seguano nel trasferimento.
All'impiegato trasferito dietro sua richiesta non competono le indennità, di cui sopra.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o comunque documentabile, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-25-2