CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 23
TRASFERTE
In vigore dal 18 dic 1960
All'impiegato in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:
a) tutte le spese di viaggio inerenti alla trasferta;
b) tutte le spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
c) tutte le spese di vitto, alloggio, rappresentanza, quando la qualità o la durata del servizio le renda necessarie, tenendo presente nella liquidazione l'eventuale disagio creato dalla particolare natura della trasferta (esempio: durata e condizioni della missione).
Le parti potranno concordare in misura forfettaria la determinazione delle indennità di cui ai punto c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-23-3