CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 19
TUTELA DELLA MATERNITA
In vigore dal 18 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, corrispondere l'intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
Per retribuzione si intendono gli elementi costitutivi dello stipendio e la contingenza.
Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall', quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe a tutti gli effetti il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-19-3