CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 14

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 18 dic 1960
Sono giorni festivi i seguenti: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio 2) Epifania - 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Giorno dell'Angelo - mobile 5) Ascensione - mobile 6) Corpus Domini - mobile 7) Anniversario liberazione - 25 aprile 8) Festa del lavoro - 1 maggio 9) Festa nazionale - 2 giugno 10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 11) Assunzione, Maria Vergine - 15 agosto 12) Ognissanti - 1 novembre 13) Giorno dell'unità nazionale - 4 novembre 14) Immacolata Concezione - 8 dicembre 15) S. Natale - 25 dicembre 16) S. Stefano - 26 dicembre 17) S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento o l'ufficio, nel giorno di ricorrenza in Calendario - mobile. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno festivo, verrà corrisposto in aggiunta alla normale retribuzione mensile un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un'impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-14-3

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