CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 9
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 18 dic 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il ventesimo anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria e grado di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% biennale per dieci bienni.
L'aliquota suddetta è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e grado cui appartiene l'impiegato e sulla indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili; per le variazioni della indennità di contingenza, invece, il ricalcolo verrà effettuato,-al termine di ciascun anno solare, in base alla indennità di contingenza, in atto al 31 dicembre e con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età. Gli aumenti periodici maturati antecedente al 14 giugno 1952 resteranno invariati nel loro ammontare, già determinato a termini degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria ed a grado superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura di un terzo in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova, categoria o grado.
Detta disposizione non si applica nei confronti di quegli impiegati per i quali si sia fatto luogo a rettifica di assegnazione a categoria o grado, nella quale ipotesi l'anzianità in categoria o grado decorrerà a tutti gli effetti della data riconosciuta in sede di rettifica.
Lo stipendio di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già maturati, resterà invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui al comma precedente.
Nel caso in cui lo stipendio base della nuova categoria o grado, maggiorato del riporto di un terzo degli aumenti periodici di cui sopra, risultasse inferiore a quello della precedente categoria o grado, maggiorato degli aumenti periodici già maturati, la differenza fra i due importi verrà consolidata come aumento di merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-9-4