CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 7

STIPENDIO, RETRIBUZIONE E TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 18 dic 1960
A termine degli accordi interconfederali vigenti, in caso di sospensione di lavoro o di riduzioni della durata dell'orario di lavoro di cui all', disposte dalle aziende o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile, la indennità di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati, non subiranno riduzioni. Lo stipendio di fatto è costituito: a) dallo stipendio minimo contrattuale; b) dagli aumenti periodici di anzianità; c) dalle condizioni di miglior favore, in esse compresi gli aumenti di merito. Lo stipendio si intende stabilito per ammontare annuo e la sua corresponsione avverrà per mezzo di tredici quote, da corrispondersi per dodici quote non oltre l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese e per la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia. La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto, intendendosi per tale lo stipendio di fatto, l'indennità di contingenza e gli eventuali elementi non conglobati. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nei corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima, mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio dell'impiegato nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero. All'impiegato rimunerato in tutto o in parte a provvigione, o a interessenza o a premi, sarà garantito, come media annuale, almeno il minimo di retribuzione (stipendio, indennità di contingenza ed eventuali elementi non conglobati) previsto dal presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-7-4

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