CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 2
CONTRATTO A TERMINE
In vigore dal 18 dic 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Comunque, agli effetti dell'indennità di anzianità si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni.
È fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima di 6 mesi - venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio.
È altresì fatta salva quella prosecuzione che - nella misura massima del predetto periodo di 6 mesi - venisse concordata in riferimento alla protratta cessazione dell'attività aziendale.
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alle indennità di anzianità.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore ai tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-2-4