CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 11
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE
In vigore dal 18 dic 1960
All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilità, una indennità mensile non inferiore al 6% dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennità di contingenza.
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per ciò percepisca l'indennità anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso la azienda, gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di titoli, l'intera venga costituita con deposito relativo sarà rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-11-4