CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 11

INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE

In vigore dal 18 dic 1960
All'impiegato che normalmente maneggia denaro con oneri per errori, deve essere corrisposta, per dodici mensilità, una indennità mensile non inferiore al 6% dell'importo dello stipendio minimo contrattuale mensile del suo grado e della indennità di contingenza. All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro e che per ciò percepisca l'indennità anzidetta, qualora venga richiesta cauzione o analoga garanzia finanziaria, verranno annualmente corrisposti sulla somma di denaro a tale titolo depositata presso la azienda, gli interessi nella misura dell'interesse ufficiale di titoli, l'intera venga costituita con deposito relativo sarà rappresentato dalle cedole dei titoli stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-11-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo