CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 32
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO
In vigore dal 18 dic 1960
Qualsiasi trattenuta per risarcimento di danni non potrà superare il 10% dello stipendio di fatto per ogni scadenza mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Ove intervenga tale risoluzione, l'intero importo potrà essere trattenuto sulla liquidazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-32-2