CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 35
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI ASSISTENTE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
In vigore dal 18 dic 1960
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO
O DI ASSISTENTE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
In caso di passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio o l'assistente avranno diritto al trattamento che come tale sarebbe loro spettato in caso di licenziamento, e si considereranno assunti ex novo nella nuova qualifica, per la quale verrà loro riconosciuta agli effetti del preavviso, della indennità di anzianità e del trattamento di malattia, una anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni cinque di anzianità con la quali fica di operaio e rispettivamente ad un anno per ogni dieci di anzianità con la qualifica di assistente.
Il lavoratore ha altresì diritto a conservare la retribuzione complessivamente percepita per la precedente qualifica, qualora tale retribuzione risulti superiore a quella derivantegli dall'applicazione della qualifica impiegatizia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-35-2