CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 39
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 18 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'impiegato la indennità di cui all' nelle aliquote percentuali seguenti:
100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata, accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotto presso l'azienda;
ai dimissionari che entrino in ordini religiosi;
85% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda;
50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-39-2