Allegato Commissione tecnica›Parte TERZA
Art. 2
In vigore dal 18 dic 1960
In ogni provincia interessata, sarà costituita una Commissione tecnica paritetica. L'Associazione provinciale industriali ed il Sindacato provinciale dei lavoratori designeranno rispettivamente fino a 5 membri a far parte di detta Commissione notificandone i nominativi all'Ispettorato del lavoro che provvederà a designare un suo rappresentante per la presidenza della Commissione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-act-2