Art. 1

In vigore dal 3 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, stipulato tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta del Rajon ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Impiegati Operai Tessili, la Unione italiana Lavoratori Tessili con l'assistenza della Unione italiana Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione italiana dei Torcitori della Seta, del Rajon ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili ed Affini: Visto l'accordo sulla Commissione Tecnica paritetica per le controversie relative all'assegnazione in categoria o grado degli impiegati all'attribuzione della qualifica impiegatizia ed all'attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, allegato al predetto contratto: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 53 del 16 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, relativo agli addetti all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della torcitura della seta, del rajon ed affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella l'accolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 61. - VILLA

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-rd-1

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